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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.17.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
12.17.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per garantire l'avvio e la gestione del Rdc, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per il rafforzamento dei Centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma è calcolato sulla base del corrispettivo economico riferito al numero di operatori da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione al numero dei potenziali beneficiari del Rdc. L'ammontare delle risorse definito dal decreto di cui al presente comma è trasferito alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per il rafforzamento dei centri per l'impiego da realizzare entro sei mesi dal perfezionamento dell'intesa di cui al presente comma. Le risorse di cui al presente comma si aggiungono alle risorse previste per la contrattualizzazione delle complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono scegliere di non ricevere il trasferimento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di avvalersi del personale contrattualizzato da ANPAL servizi S.p.A. per la quota di spettanza definita nel richiamato decreto ministeriale di riparto delle risorse e comunque nei limiti delle risorse complessive di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che intendono avvalersi di Anpal Servizi S.p.A. sottoscrivono una convenzione bilaterale con la stessa in cui sono definite le modalità con cui il personale di Anpal Servizi S.p.A. può operare nell'ambito dei servizi per il lavoro territoriali.