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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.5.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
11.5.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)
  1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato Piano, può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:
   a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
   b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
   c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
   d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;
   e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;
   f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
   g) i termini temporali per la definizione della valutazione multi dimensionale di cui all'articolo 5;
   h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.
  2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.
  3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.