stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.23.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
1.23.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.