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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.18.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
1.18.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.