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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.17.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
1.17.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.;

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente;
  all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE. A decorrere dall'anno 2020, il limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2 anche nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal medesimo anno, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1.