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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
1.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione).

  1. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: «euro 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;
   b) all'articolo 4:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il beneficio economico del ReI è pari su base annua, al valore di euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.».
    2) al comma 5, primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»;
   c) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento;
   d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente;»;
    2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9»;
    3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.».
   e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a)»;
    2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1»;
   f) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:
  «200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  Conseguentemente:
   a) sopprimere gli articoli da 2 a 11;
   b) sostituire gli articoli 12 e 13 con il seguente:
  Art. 12. – (Disposizioni finanziarie per il potenziamento del sistema di politiche attive per il lavoro. Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro) – 1. Ai fini dell'estensione e del potenziamento del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 1, nonché del finanziamento del sistema di politiche attive del lavoro di cui ai commi 2 e seguenti, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro», con la dotazione di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021. Nell'ambito del predetto Fondo, un importo fino a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 al fine del loro potenziamento.
  3. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, da finanziare a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, è adottato, con cadenza biennale, il «Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro». All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 12.000 unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2019 e per 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
  5. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi S.p.A. è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  6. Anche al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo di cui al comma 2. 
  7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
  8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 255 e 258 sono abrogati.