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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.01.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Obiettivi e azioni)

  1. In coerenza con i princìpi di cui all'articolo 1, il Reddito di Cittadinanza promuove i seguenti obiettivi:
   a) favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di intervento e servizi per la protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi contesti familiari, promuovendo, in un quadro di politiche integrate, l'inserimento al lavoro nonché sostenendo l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale;
   b) promuovere l'attivazione di misure di sostegno economico, quale strumento privilegiato per una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all'interno della rete integrata di politiche per la protezione, l'inclusione e l'attivazione di cui alla lettera a);
   c) sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva, a supporto di comunità accogliente e capaci di interagire con l'economia sociale per promuovere opportunità di inclusione.

  2. Per concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove un sistema integrato di interventi quali:
   a) istituzione del Reddito di Cittadinanza per il sostegno economico e l'inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, la cui situazione economica non consenta di disporre dei mezzi sufficienti a una vita dignitosa;
   b) erogazione tramite gli ambiti sociali di zona di servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e attivazione di interventi volti a favorirne l'accessibilità, al fine di contrastare la marginalità sociale, rispondere ai fabbisogni, anche di cura, della popolazione più fragile e promuovere la qualità della vita del nucleo familiare;
   c) attivazione di politiche attive per il lavoro e politiche formative rivolte a favorire l'inserimento socio-lavorativo e la crescita personale e professionale, nonché ad accrescere l'occupabilità e le opportunità di accesso al mondo del lavoro e di accompagnamento all'auto-impresa, in favore di soggetti svantaggiati in condizioni di rischio di disagio sociale ed economico;
   d) attivazione di percorsi di tirocinio di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali;
   e) attivazione di misure di micro-credito sociale e altri strumenti di micro-finanza connessi, a titolo esemplificativo, all'autocostruzione o edilizia sociale, all'auto-impresa, al superamento di condizioni di particolare e transitoria difficoltà;
   f) attivazione di misure di sostegno per l'accesso alla casa e per la riqualificazione dei contesti abitativi;
   g) promozione di percorsi sperimentali per la attivazione di una piattaforma nazionale per la condivisione e la valorizzazione delle risorse individuali al servizio delle comunità locali, in ottica di mutuo-aiuto per favorire comunità accoglienti, strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, condivisione di risorse individuali per interessi collettivi, percorsi di cittadinanza attiva.

  2. I comuni associati e i servizi regionali e territoriali competenti in materia di politiche attive del lavoro operano attivando tutti gli strumenti di inclusione sociale e di inserimento socio-lavorativo e di politica attiva del lavoro previste dalle normative statali e regionali e sostenute dalla programmazione UE del Fondo sociale europeo e dalla programmazione sociale delle regioni.