stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.23. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
8.23.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità di posti vacanti, e che su tali posti assuma i beneficiari del Rdc con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 3 mensilità, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a tre mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità. Nel caso di assunzioni a tempo parziale, l'importo è rideterminato.