Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
(Rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale)
1. Nell'ambito del programma «Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a far data dal 1 gennaio 2019, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al comma 1-