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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.04. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
6.04.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g), 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  2. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» è aggiunto il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

ident. 6.08.