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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.31. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
5.31.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. La compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è riconosciuta automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE, previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti, utilizzando le informazioni già disponibili presso l'Inps. Ai fini dell'erogazione della compensazione, l'Inps trasferisce le informazioni al Sistema informativo integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, d'intesa con l'Inps, definisce le modalità operative più efficienti per l'erogazione delle compensazioni di cui al primo periodo.

  7-bis. La tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, è riconosciuta automaticamente a coloro che usufruiscono della compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas di cui al comma 7. A tal fine l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disciplina le modalità di riconoscimento automatico del beneficio.
  7-ter. Ai fini del controllo della sussistenza del diritto al bonus sociale per le forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua di cui ai commi 7 e 7-bis si applicano le disposizioni del comma 3 e del comma 5 del presente articolo, nonché quelle del comma 6 dell'articolo 6. I dati relativi agli aventi diritto al bonus sociale sono riversati nel Sistema informativo del reddito di cittadinanza, previsto dal comma 1 dell'articolo 6.
  7-quater. Per le finalità del presente comma l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano specifiche convenzioni per l'acquisizione e l'interoperabilità dei dati.
  7-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 7-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.