Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione delle richieste al Rdc avviene presso i punti per l'accesso individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale.