stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.28. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
4.28.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Il Patto per l'inclusione sociale è un accordo in forma scritta tra il comune capofila dell'ambito territoriale di riferimento, ovvero il comune di residenza all'uopo delegato dall'ambito territoriale e il soggetto richiedente per conto del proprio nucleo familiare, rivolto a definire il percorso integrato di inclusione sociale attiva, stabilendo, con riferimento all'intero nucleo familiare, gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento socio-lavorativo e i risultati attesi dal percorso di inclusione attiva. Il Patto prevede gli obblighi cui il beneficiario del RdC deve attenersi, nonché il rispetto dell'obbligo di frequenza scolastica dei figli minori. Per le finalità di cui al presente comma i servizi competenti in materia di lavoro e il servizio sociale dell'ambito territoriale di riferimento procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare.

  12-ter. I percorsi integrati di inclusione sociale attiva in favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono promossi e attivati dai comuni associati in ambiti territoriali sociali con i rispettivi servizi sociali, in collaborazione con le agenzie attive sui territori regionali per la promozione delle politiche attive del lavoro e con i soggetti socioeconomici del territorio. Concorrono alla realizzazione dei percorsi integrati di cui al presente comma, tutte le istituzioni, associazioni, cittadini, imprese, terzo settore, definendo una strategia condivisa di ambito territoriale degli interventi di presa in carico delle comunità, al fine di implementare un sistema virtuoso di imprese e pubbliche amministrazioni per consentire maggiore occupabilità e la realizzazione di dinamiche di autoimprenditorialità e autoimpiego. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita in ciascun ambito territoriale sociale una équipe multi-professionale che opera con le modalità organizzative definite dai comuni dell'ambito, per assicurare la valutazione multidimensionale delle domande e i relativi interventi per la presa in carico complessiva e integrata del beneficiario e del suo nucleo familiare e dei suoi componenti. Alle équipe multi-professionali concorrono risorse umane del servizio sociale professionale di ambito o del comune competente per residenza, dell'ufficio di piano dell'ambito territoriale e del centro per l'impiego, per le rispettive competenze, anche promuovendo forme di collaborazione con soggetti privati e del privato sociale che erogano servizi per le politiche attive del lavoro. Agli operatori delle équipe di cui al presente comma, sono destinati programmi specifici e periodici di formazione e aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici sociali integrati.