stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.20. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
4.20.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti princìpi:
   a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
   b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
   c) durata della disoccupazione;
   d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente.

  9.1. Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i princìpi di cui alle lettere b) e c) e tra i princìpi di cui alle lettere b) e d).