Al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: ad eccezione di arretrati aggiungere le seguenti: e di documentate condizioni sanitarie.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 45 milioni di euro per il 2019 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.