stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.23. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
3.23.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'integrazione del reddito di cui al precedente periodo è comunque riconosciuta ai soggetti senza fissa dimora o in condizione di povertà estrema, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali;.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   all'articolo 27, comma 2, le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), sono sostituite dalle seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».