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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.300. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
27.300.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio, con la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali e dei livelli occupazionali del settore, in anticipazione della riforma complessiva in materia di giochi pubblici stabilita al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le concessioni per la raccolta di gioco mediante apparecchi da intrattenimento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, sono improntate ai seguenti principi:
   a) i soggetti affidatari della concessione non possono essere proprietari, neanche attraverso società collegate o partecipate, degli apparecchi da gioco collegati alla rete telematica;
   b) i soggetti affidatari della concessione, per effettuare la raccolta di gioco, si avvalgono esclusivamente di apparecchi di proprietà di soggetti iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

  I soggetti affidatari della concessione, entro e non oltre otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, devono dismettere o alienare gli apparecchi di loro proprietà o di proprietà di società ai medesimi collegate o dagli stessi partecipate già collegati alla rete telematica, secondo modalità e termini definiti con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
  Il Ministero dell'Economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzato ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, al fine di procedere immediatamente alla revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86 nel rispetto dei principi di cui al presente comma.