Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 26-sexies.1.
(Disposizioni in materia di continuità didattica nelle scuole e università straniere)
1. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.