Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 26-sexies.1.
(Misure di sostegno alla genitorialità)
1. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni per il 2019 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 45 milioni di euro per il 2019 e 60 milioni dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.