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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.9. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
23.9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Modifiche alla disciplina in materia di pagamento e di termini di erogazione dei Tfs e Tfr)

  1. Al comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 22, la lettera a) è soppressa.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole da: «l'ente erogatore provvede» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «l'ente erogatore provvede, in ogni caso, decorsi quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;
   b) al comma 5 le parole: «nei tre mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei trenta giorni successivi».

  3. Al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140»;
   b) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140».

  4. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
   a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;
   b) in due importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 120.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari all'ammontare residuo;
   c) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 120.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari a 60.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro i sei mesi successivi alla corresponsione del secondo importo, è pari all'ammontare residuo».

  Conseguentemente, all'articolo 28 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 23 pari a 2.500 milioni per l'anno 2019 e 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda e la terza, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.