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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.8. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
23.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Anticipo del TFS)

  1. In deroga alla normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, ovvero accedono alla pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al termine del terzo mese dalla data di pensionamento, nel limite massimo di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento. Il riconoscimento della restante parte del trattamento è conseguito al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, ferme restando in questo caso le disposizioni di cui al richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.