Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Ai fini dell'accesso all'Rdc, il requisito di cui al comma 1, lettera a), n. 2), non è richiesto per i cittadini italiani che abbiano trasferito, per esigenze di studio o di lavoro, la residenza all'estero e che rientrano o siano rientrati in Italia negli ultimi 10 anni.