Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Non hanno diritto all'RdC i cittadini di origine straniera:
a) per i quali sussistano le condizioni di preclusione all'acquisto della cittadinanza di cui all'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
b) per i quali sia stata avviata una procedura di revoca della cittadinanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.