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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.0300. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
2.0300.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga Naspi in favore di lavoratori di aziende operanti in aree di crisi complessa)

  1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In presenza di pluriennali piani di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più Regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1 sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare, per gli anni 2019 e 2020, la proroga per ulteriori 12 mensilità della durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi che hanno operato direttamente o indirettamente nella azienda che ha determinato la crisi.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,.