Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 179-bis è sostituito dal seguente: «179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni».