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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.12. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
18.12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Ape sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 231,8 milioni di euro per l'anno 2020, 442,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,1 milioni di euro per l'anno 2022, 351 milioni di euro per l'anno 2023, 177 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.

  Conseguentemente:
   a) dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.
  2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:
  «1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni».
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
   b) All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti:, in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.566,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.817,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.946,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.377,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.337,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026.
   c) All'articolo 28, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 805,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.029,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 908,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.045,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 665,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 712,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.