stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18-bis.01. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
18-bis.01.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Sospensione della contribuzione figurativa)

  1. Non è consentito l'accredito dei contributi figurativi a carico delle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, ove il soggetto che ne abbia fatto richiesta usufruisca nello stesso periodo di tempo di altra contribuzione previdenziale aggiuntiva.
  2. L'accredito del contributo figurativo è sospeso dal momento dell'accredito del primo contributo aggiuntivo e fino alla sua cessazione. In caso di contribuzione ad un Istituto previdenziale diverso da quello in cui viene accreditato il contributo figurativo, il soggetto che ne usufruisce è tenuto a darne immediata comunicazione all'istituto previdenziale cui è iscritto. In caso d'inosservanza e di successivo accertamento, è annullata d'ufficio la contribuzione figurativa ingiustificatamente accreditata.
  3. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono abrogati.