stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.33. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
14.33.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:
   a) per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio;
   b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;
   c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità.