stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14-ter.04. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
14-ter.04.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Misure in favore delle Regioni)

  1. In via sperimentale, a decorrere dal 1o settembre 2019 e fino al 31 dicembre 2024, al fine di potenziare l'attività di monitoraggio dell'attuazione finanziaria dell'Obiettivo Convergenza, nonché al fine di offrire adeguato supporto tecnico alle regioni ammesse al medesimo programma, con particolare riferimento alle azioni dirette all'attrazione degli investimenti sul territorio, è istituita una apposita struttura di missione del Ministero dell'economia e delle finanze. La struttura di missione di cui al precedente periodo ha sede in ciascuna regione ammessa all'Obiettivo Convergenza, a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze stipula apposite convenzioni con le regioni interessate.
  2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per ridurre il ricorso a personale esterno con contratti a tempo determinato o rapporti di lavoro parasubordinato, presso le sedi regionali della struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzato il ricorso a procedure di mobilità, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel limite di cinque unità di personale per ciascuna sede regionale, di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso agenzie e società partecipate dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a euro 2.050.000 annui a decorrere dal 1o settembre 2019 e fino al termine della sperimentazione, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.