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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.014. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
13.014.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di garantire un'equa retribuzione a tutti i lavoratori in conformità all'articolo 36 della Costituzione, il Governo è delegato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad istituire una retribuzione minima garantita su base nazionale da applicarsi a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici per i quali la retribuzione minima non sia individuata dai contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero tali contratti stabiliscano un corrispettivo minimo orario inferiore.
  2. La determinazione del salario per essere equa e proporzionata al lavoro svolto deve essere stabilita in considerazione dei seguenti criteri:
   a) non può essere inferiore al 50 per cento del livello retributivo medio indicato nelle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi;
   b) deve essere adeguata al fattore di proporzionalità a base regionale, stabilito in relazione alle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi;
   c) deve essere adeguata al fattore di proporzionalità all'andamento dell'indicatore nazionale della produttività del lavoro individuato dall'ISTAT;
   d) deve essere adeguata al fattore di proporzionalità in relazione al tasso di occupazione regionale individuato dall'ISTAT.

  3. Tenuto conto delle rilevazioni annuali Istat, di cui al comma 2, l'importo del salario minimo orario nazionale è aggiornato ogni tre anni.