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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.46. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
12.46.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo dopo le parole: «al fine del loro potenziamento» sono aggiunte le seguenti: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni».

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  8-ter. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.