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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.16. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
12.16.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.944 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro nel 2021 e di 7.460 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per consentire l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure di concorso pubblico, di personale con professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a favore di ANPAL.
   all'articolo 28, comma 2:
    alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.347 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.708 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.869 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.