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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.5. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
1.5.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.