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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.24. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
1.24.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: e nel mondo del lavoro;
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Il Rdc spetta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 60 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai nuclei familiari composti da uno o più componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso sono definiti negli articoli seguenti.»;
   all'articolo 2:
    al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve essere cumulativamente aggiungere le seguenti: in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia e sopprimere i numeri 1) e 2);
    al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 7.560 e sopprimere il secondo periodo;
    al comma 4, sostituire le parole da: di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età con le seguenti: minorenne ovvero con disabilità e le parole: di 2,1 con le seguenti: di 2,5.
   all'articolo 3:
    1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 7.560, alla lettera b), sostituire le parole: euro 3.360 con le seguenti: euro 1.800;
    2) sopprimere il comma 2;
    3) al comma 5, sostituire le parole: della richiesta con le seguenti: del compimento del sessantesimo anno di età;
    4) sopprimere i commi da 6 a 10 e da 12 a 15;
   sopprimere gli articoli 4 e 6;
   all'articolo 5, sopprimere il comma 4;
   all'articolo 7:
    1) sopprimere i commi da 5 a 13;
    2) al comma 14, sopprimere le parole: Ispettorato nazionale del lavoro (INL);
   dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. 1.

  1. Al fine di introdurre nell'ordinamento il «Reddito di infanzia», quale misura per il sostegno economico alla natalità e alla famiglia, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il reddito di infanzia»; con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Beneficiari delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono i nuclei familiari composti almeno da uno o più componenti di età inferiore ai 6 anni, in possesso cumulativamente dei requisiti di cui all'articolo 2. Il beneficio economico consiste in una componente, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni, ad integrazione del reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4).
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1.;
   sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

«Art. 8.
(Lavoro di cittadinanza)

  1. Al datore di lavoro che proceda a nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino ad un importo massimo di ventimila euro per ciascun nuovo assunto.
  2. Nel caso di licenziamento del lavoratore per cui gode dei benefici di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
  4. A coloro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa è riconosciuto, per il triennio 2019-2021, un credito di imposta nella misura del 30 per cento della spesa per investimenti in beni strumentali e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico fino ad un importo massimo complessivo di ventimila euro.
  5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nel limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.»;
   all'articolo 10 comma 1, sostituire le parole da: sulla base delle fino a: ANPAL con le seguenti: anche sulla base delle informazioni fornite dall'INPS;
   all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sopprimere le parole: del Rdc e della Pensione di cittadinanza;
    2) sostituire i commi da 3 a 7 con il seguente:
  «3. A decorrere dall'anno 2019, l'INPS e le regioni sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, rispettivamente fino a complessive 1.000 e 2.000 unità di personale al fine di consentire l'organizzazione dell'avvio del Rdc e l'espletamento di tutte le attività connesse alla sua realizzazione. A tal fine è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui. Gli avvisi per la selezione dovranno recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.»;
    3) al comma 9, sopprimere il secondo periodo;
    4) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: del Rdc, della Pensione di cittadinanza con le seguenti: di cui agli articoli 1, 2 e 3;

   dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Ulteriori misure urgenti a sostegno della famiglia)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato “Fondo per l'introduzione del quoziente familiare”, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare.
  2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato “Fondo per la gratuità degli asili nido”, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido e l'estensione dell'orario di chiusura degli stessi.
  3. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Gli aiuti di cui al primo periodo sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Per le finalità previste dal presente comma, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  4. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro annui per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto.».
   all'articolo 13, sopprimere il comma 1 e sostituire la rubrica con la seguente: (Clausola di salvaguardia).
   sostituire la rubrica del Capo 1, con la seguente: (Disposizioni urgenti in materia di reddito e lavoro di cittadinanza e misure e sostegno della famiglia).