Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.