Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
1. Nell'ambito del programma «Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a far data dal 1 gennaio 2019, sono incrementate di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede sino al relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettera a) e b) del presente comma:
a) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato;
b) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) che, in deroga quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.