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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.11. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
6.11.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Allo scopo di contemperare le esigenze di controllo con il diritto alla protezione dei dati personali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono individuati tutti i soggetti che possono accedere ai sistemi informativi del comma 1, secondo le competenze costituzionali. In tale decreto, vengono altresì definiti:
   a) le regole di accesso selettivo alle banche dati da parte di tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni coinvolte, da definire secondo il principio di necessità;
   b) le misure tecniche e organizzative volte a evitare accessi non autorizzati e violazioni;
   c) le modalità di conferimento dei dati da parte dell'INPS;
   d) le categorie di dati accessibili ai centri per l'impiego e ai comuni;
   e) le procedure per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati;
   f) tutti gli ulteriori elementi necessari ai fini dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.