Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Incremento della prestazione mensile per la pensione di invalidità)
1. Il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, la revisione della prestazione per la pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 incrementando, a decorrere dal 1o luglio 2019, la somma erogata mensilmente ad un importo non inferiore a euro 425, ferma restando la rivalutazione annuale dell'importo sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.