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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.40. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
4.40.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'erogazione del beneficio non è condizionata alla dichiarazione di cui al comma 1 per le persone in grave emarginazione, certificata da un servizio sociale pubblico, che sono o verranno inserite in percorsi personalizzati previsti da progetti di sostegno sociale da parte dei comuni. A tal fine i comuni potranno potenziare l'infrastrutturazione multidisciplinare di servizi specialistici per la presa in carico delle persone in grave emarginazione per un onere aggiuntivo non superiore a 100 milioni di euro».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».