Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale.
Conseguentemente:
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i requisiti di cui al comma 5 sono i seguenti:
a) assenza di occupazione da non più di quattro anni;
b) età inferiore a 26 anni;
c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di due anni;
d) aver sottoscritto negli ultimi tre anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i comuni convocano, in via prioritaria, i nuclei familiari in cui siano presenti componenti di età minore di anni 18 o persone con disabilità.