Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 26-sexies.1.
(Interventi per la promozione dell'educazione previdenziale)
1. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate e programmate misure finalizzate alla promozione dell'educazione previdenziale e all'incremento delle adesioni ai fondi di previdenza complementare, con particolare riguardo a:
a) l'avvio di una campagna di informazione istituzionale, promossa in collaborazione con le associazioni di rappresentanza dei fondi negoziali;
b) la promozione di un semestre di silenzio-assenso per l'adesione ai fondi pensione negoziali;
c) la semplificazione delle procedure di adesione ai fondi, con particolare riferimento all'adesione online.