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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26-sexies.04. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
26-sexies.04.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali)

  1. Al fine di assicurare adeguate condizioni retributive e favorire il pieno rispetto della dignità, della salute, della sicurezza e della trasparenza nello svolgimento dell'attività lavorativa organizzata mediante l'utilizzo di piattaforme digitali, il presente articolo individua le garanzie minime che devono essere riconosciute a tutti i lavoratori impiegati nelle predette attività, qualunque sia la tipologia contrattuale applicata.
  2. Allo scopo di garantire piena tutela e sicurezza ai lavoratori oggetto del presente articolo, le disposizioni relative all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono estese a tutti i lavoratori di cui al comma 1, impiegati anche mediante tipologie contrattuali che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non ne prevedano l'obbligo. In alternativa a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, è possibile ricorrere a forme di assicurazione privata, a condizione che siano garantite condizioni migliorative rispetto a quelle fornite dalla assicurazione obbligatoria pubblica.
  3. Il responsabile della piattaforma digitale è tenuto altresì ad assicurare il lavoratore dalla responsabilità civile nel caso di danni causati a terzi nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a fornire al lavoratore medesimo strumenti di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e sicurezza, provvedendo alle spese di manutenzione dei mezzi di lavoro, in relazione all'attività di servizio svolta.
  4. Il contratto di lavoro deve prevedere apposite clausole volte a disciplinare le modalità attraverso le quali sia garantito il diritto dei lavoratori alla disconnessione dalla piattaforma, alla tutela della privacy, in particolare escludendo la geolocalizzazione nelle fasi non attinenti all'esercizio della prestazione lavorativa, e alla sospensione del servizio in caso di condizioni meteorologiche straordinarie. L'esercizio di tali diritti non può essere motivo di iniziative disciplinari da parte del datore di lavoro.
  5. Il lavoratore impiegato mediante utilizzo di piattaforme digitali deve essere adeguatamente informato sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività svolta da parte dei responsabili della piattaforma digitale per conto del quale presta la sua opera, il quale deve altresì provvedere ad assicurare al lavoratore una adeguata formazione nelle medesime materie.
  6. Al fine di consolidare i diritti dei lavoratori impedendo l'insorgere di forme di discriminazione, i responsabili delle piattaforme digitali sono obbligati a garantire tutte le informazioni e i dati utili ad assicurare al lavoratore una piena e consapevole conoscenza dei parametri utilizzati per la determinazione della prestazione lavorativa nonché delle modalità di elaborazione delle procedure di valutazione dell'attività svolta.
  7. Il mancato adempimento o violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa di euro 100 per ciascun lavoratore, moltiplicata il numero delle giornate di lavoro prestato in assenza delle tutele previste dal presente articolo.
  8. Al fine di assicurare un adeguato riconoscimento economico per la prestazione svolta, i responsabili della piattaforma digitale garantiscono al lavoratore una retribuzione oraria non inferiore ai minimi tabellari definiti dagli accordi collettivi di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative per prestazioni equivalenti o equiparabili.
  9. I medesimi accordi di cui al comma 8 definiscono criteri e modalità finalizzate alla determinazione della maggiorazione della retribuzione nei casi di svolgimento della prestazione in particolari condizioni climatiche, in specifiche fasce orarie nonché durante i giorni festivi.
  10. Gli accordi collettivi di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per prestazioni equivalenti o equiparabili, possono altresì prevedere ulteriori misure volte a rafforzare le tutele riguardanti le condizioni economiche e giuridiche dei lavoratori impiegati mediante piattaforme digitali.
  11. Ai fini della promozione di un quadro normativo e contrattuale aderente alle innovazioni organizzative del lavoro svolto per il tramite delle piattaforme digitali, è istituito presso il CNEL un tavolo tecnico di confronto permanente, composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del CNEL, dai Presidenti dell'INPS e dell'INAIL, dai rappresentanti delle predette organizzazioni sindacali e delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori occupati nelle piattaforme digitali nonché dai rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Presidente del CNEL, e i Presidenti dell'INPS e dell'INAIL possono delegare rappresentanti da essi indicati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal suddetto comma sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.