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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.4. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
25.4.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno all'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati nel decreto 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e di sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente i medesimi enti istituiscono appositi organi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro e delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.