Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l'importo del contributo volontario è pari alla metà dell'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti per i prosecutori volontari che ne facciano richiesta, previa autorizzazione.
6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.