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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.01. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
20.01.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore». All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, valutato in 78,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 87,2 milioni di euro per l'anno 2020, 84,5 milioni di euro per l'anno 2021, 79,5 milioni di euro per l'anno 2022, 62 milioni di euro per l'anno 2023, 42,3 milioni di euro per l'anno 2024, 26,4 milioni di euro per l'anno 2025, 23 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.