stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.68. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
2.68.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 9.360 euro aggiungere le seguenti: ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019..