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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.156. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
2.156.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a euro 12.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4, ed ulteriormente incrementata ad euro 16.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza e con riferimento al solo reddito personale dell'interessato;.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.