Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il quale non può comunque essere inferiore a 780 euro mensili.
8-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.