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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.3. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
16.3.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita, di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non trovano applicazione per le donne e per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.