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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.13. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
16.13.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 182 milioni per il 2019, a 160 milioni per il 2020, a 114 milioni per il 2021, a 42 milioni per il 2022 e a 2,5 milioni annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.